(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Commissariamento dell'Autorita' di bacino 1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, alla scadenza dell'incarico del Segretario generale dell'Autorita' di bacino regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e' nominato un commissario, individuato tra soggetti che abbiano svolto per almeno un biennio funzioni dirigenziali in organismi pubblici complessi, con il compito di definire il riordino organizzativo dell'Autorita', in armonia con il riassetto delle Autorita' di bacino nazionali. 2. Il commissario svolge altresi' i compiti propri del Segretario generale dell'Autorita' di bacino, previsti dall'articolo 9 della legge regionale n. 16/2002. 3. Con il provvedimento di cui al comma 1 si provvede altresi' alla nomina di un commissario sostituto per l'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento dell'organo titolare. 4. Il commissario e il commissario sostituto sono nominati per la durata massima di un anno e possono essere prorogati una sola volta. 5. Al commissario compete il trattamento previsto per il Segretario generale. Al commissario sostituto compete un'indennita' di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale. 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unita' di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.