(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 11 del 18 marzo 2009)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
              Commissariamento dell'Autorita' di bacino

   1.   Con   decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  conforme
deliberazione della Giunta regionale, alla scadenza dell'incarico del
Segretario  generale  dell'Autorita'  di bacino regionale di cui alla
legge  regionale  3  luglio  2002,  n.  16  (Disposizioni relative al
riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e
di  demanio  idrico),  e'  nominato  un  commissario, individuato tra
soggetti   che   abbiano   svolto  per  almeno  un  biennio  funzioni
dirigenziali  in  organismi  pubblici  complessi,  con  il compito di
definire  il riordino organizzativo dell'Autorita', in armonia con il
riassetto delle Autorita' di bacino nazionali.
   2.  Il commissario svolge altresi' i compiti propri del Segretario
generale  dell'Autorita'  di  bacino,  previsti dall'articolo 9 della
legge regionale n. 16/2002.
   3.  Con  il  provvedimento  di cui al comma 1 si provvede altresi'
alla  nomina  di  un  commissario sostituto per l'ipotesi di assenza,
vacanza o impedimento dell'organo titolare.
   4.  Il commissario e il commissario sostituto sono nominati per la
durata massima di un anno e possono essere prorogati una sola volta.
   5.   Al   commissario  compete  il  trattamento  previsto  per  il
Segretario  generale.  Al commissario sostituto compete un'indennita'
di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale.
   6.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione del disposto di cui al
comma  5 fanno carico all'unita' di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo
9901  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.